Art. 2.
(Commissione per l'aggiornamento della normativa tecnica vigente).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, è istituita una commissione per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica vigente relativa alla stabilità degli edifici e agli interventi occorrenti per il mantenimento degli stessi in condizioni di sicurezza.
      2. La commissione di cui al comma 1 conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione.